Trasparenza

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “L’ALBERO DI ANTONIA”
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
ART. 1)
1. E’ costituita l’Associazione denominata L’Albero di Antonia
ART. 2)
1. L’Associazione ha sede legale a Orvieto, Via Monte Nibbio 25 ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria delle socie non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
ART. 3)
1. L’Associazione non ha fini di lucro.
2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4)
1. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore delle associate o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della dignità e della libertà delle associate.
2. L’associazione si prefigge di contrastare e prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, attraverso il sostegno concreto alle donne che la subiscono , la promozione dei diritti delle donne, la diffusione della cultura del rispetto e della libertà delle donne.
3. Allo scopo di realizzare le finalità sociali l’Associazione potrà:
a. sensibilizzare l’opinione pubblica e collaborare in rete con le pubbliche istituzioni per sostenere e promuovere iniziative e strutture a favore delle donne vittime di violenza, senza distinzione di etnia, età, credo religioso, ceto sociale, appartenenza politica;
b. promuovere ricerche, raccolta di dati e iniziative per rendere possibile la conoscenza e la prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne in tutte le sue forme, nonché la valorizzazione del sapere femminile. A questo proposito istituisce luoghi fisici di solidarietà e
sostegno, nonché un centro di documentazione e piccola biblioteca di genere;
c. istituire corsi di preparazione e formazione per tutte le donne e per tutti coloro che a vario titolo vengano a contatto con le problematiche relative alla violenza sulle donne;
d. organizzare attività di prevenzione della violenza sulle donne e di educazione di genere nelle scuole di ogni ordine e grado;
e. sostenere le donne che hanno subito violenza nei processi, compresa la richiesta di costituzione di parte civile, nelle forme ammesse dalla legge;
f. promuovere attività e corsi di empowerment per le socie e le allieve.
4. L’associazione per il conseguimento dei suoi fini si avvarrà del lavoro e della collaborazione di donne volontarie e/o retribuite, in particolare di quelle professionalmente qualificate.
5. L’associazione svilupperà di volta in volta, in base alle esperienze fatte, gli strumenti necessari alla realizzazione delle finalità dello statuto.
6. L’associazione svolgerà ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al raggiungimento delle finalità previste nello statuto..
SOCIE
ART. 5)
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita  delle proprie associate esclusivamente donne per il perseguimento dei fini istituzionali. L’associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate. L’associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi alla legge.
L’associazione prevede la figura delle allieve che partecipano alle attività promosse dall’associazione e pagano una quota di frequenza per ogni corso quando prevista.
ART. 6)
1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di una loro rappresentante incaricata.
ART. 7)
1. Tra le associate vige una regolamentazione uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutte spetta l’elettorato attivo e passivo.
2. Lo status di socia, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. I nominativi delle socie sono annotati nel libro socie dell’Associazione.
4. Tutte le associate regolarmente iscritte, ad eccezione delle socie minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
ART. 8)
1. Per diventare associate è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
2. E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
3. In caso di non ammissione, l’interessata potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria, la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 9)
1. Le socie, sono tenute al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà delle aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 10)
1. Lo status di socia si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. Le socie sono espulse per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b. quando si rendano morose del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quelle socie che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d’ingresso;
c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
2. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11)
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a. L’Assemblea delle socie;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. La Presidente;
d. Il Collegio dei Revisori solo se istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge.
ART. 12)
1. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
2. All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutte le associate in regola con il pagamento della quota associativa.
3. All’assemblea ordinaria delle socie spettano i seguenti compiti:
a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio
Direttivo;
b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;
c. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
d. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
4. All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
a. deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata mediante avviso da esporre nella sede dell’organizzazione o in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi mano lettera, e-mail, fax), contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
ART. 13)
1. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dalla Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
2. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta la Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) delle socie
3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da una Presidente nominata dall’Assemblea stessa la quale nomina a sua volta fra le socie una segretaria verbalizzante. Spetta alla Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dalla Presidente, dalla Segretaria, ed eventualmente dalle scrutatrici in caso di votazioni.
ART. 14)
1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C..
2. L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo delle socie; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero delle socie intervenute. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità le amministratrici non hanno diritto di voto.
3. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti delle socie; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida con la presenza di almeno tre quarti delle socie.
4. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a  maggioranza delle presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.
ART. 15)
1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano.
2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.
ART. 16)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consigliere e massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea fra le socie, e resta in carica per tre esercizi.
2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di una componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; la consigliera così eletta rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri la Presidente, la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera.
4. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell’atto costitutivo.
ART. 17)
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta la Presidente o la maggioranza delle proprie componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà delle componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
ART. 18)
1. Il Consiglio Direttivo :
a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea delle socie;
b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c. redige i rendiconti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e. nomina e revoca dirigenti, collaboratrici, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
f. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione delle socie;
g. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART. 19)
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che la Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Il Consiglio è presieduto dalla Presidente, ed in sua assenza, dalla Vice Presidente.
ART. 20)
1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
2. Ella presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
3. In caso di assenza o di impedimento della Presidente tutte le sue mansioni spettano alla Vicepresidente.
4. Alla Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque la Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza la Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
La Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 21)
1. La Segretaria cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro delle associate) e cura la corrispondenza dell’associazione.
2. La Tesoriera tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 22)
1. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla l’amministrazione dell’Associazione , vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno, accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
4. Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 23)
1. Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
2. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a. dai contributi annuali e straordinari delle associate;
b. dai contributi dei privati;
c. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g. proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
ART. 24)
1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO
ART. 25)
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro delle socie dell’Associazione.
2. I libri dell’Associazione sono consultabili dalle socie che ne facciano motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese della richiedente.
ART. 26)
1. Il rendiconto dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria delle socie entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
2. Il rendiconto, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
ART. 27)
1. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 28)
1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea delle socie con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) delle associate.
ART. 29)
1. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non socie, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662(Agenzia per le ONLUS) , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30)
1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.