Stalking

Stalking

STALKING (atti persecutori)

 Che cosa sono

Gli “atti persecutori”, indicati gergalmente con la parola anglosassone stalking (letteralmente significa “fare la posta”), in termini psicologici sono un complesso fenomeno relazionale, indicato anche come “sindrome del molestatore assillante” e, seppur articolato in una moltitudine di dettagli, è tuttavia possibile descriverne i contorni generali.

I protagonisti principali sono:

  • il “persecutore” o molestatore assillante (l’attore),
  • la vittima
  • la relazione “forzata” e controllante che si stabilisce tra i due e finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della seconda, provocando un continuo stato di ansia e paura. La paura e la preoccupazione risultano, quindi, elementi fondanti e imprescindibili della “sindrome del molestatore assillante” per configurarla concretamente e darne la connotazione soggettiva che gli è propria.

I comportamenti persecutori sono definiti come “un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore“.

Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima, che riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie.

Lo stalking può presentare una durata variabile, da un paio di mesi fino a coprire un periodo lungo anche anni.

 

Il “persecutore”

Lo “stalker” o “molestatore assillante” è colui che mette in atto quell’insieme di condotte che possono essere sintetizzate, a titolo d’esempio, nel seguire la vittima nei suoi movimenti per controllarla o meglio “appostarsi” alla sua vita.
Può essere un conoscente, un collega, un estraneo, oppure, nella maggior parte dei casi, un ex-partner. In genere gli stalker agiscono, in quest’ultimo contesto, per recuperare il rapporto precedente o vendicarsi per essere stati lasciati. Alcuni hanno semplicemente l’intento di stabilire una relazione sentimentale perché mostrano gravi difficoltà nell’instaurare un rapporto affettivo significativo. Altri, invece, possono soffrire di disturbi mentali che li inducono a credere con convinzione nell’esistenza di una relazione, che in realtà non c’è, o comunque nella possibilità di stabilirne una. Altri, ancora, molestano persone conosciute superficialmente o addirittura sconosciuti allo scopo di vendicarsi per qualche torto reale o presunto.

Il confine fra corteggiamento e stalking, all’inizio, può essere impercettibile, ma diventa significativo quando limita la “libertà morale” della vittima ponendola in una condizione di allerta per la paura di un pericolo imminente.

Il pattern del comportamento persecutorio non si realizza solo nell’alveo delle relazioni affettive e sentimentali ma può riscontrarsi anche in altri contesti relazionali come gli ambiti lavorativi e quelli scolastici.

In ogni caso per il molestatore la vittima non è più un “soggetto”, autonomo e dotato di diritti, ma diviene l'”oggetto” su cui investire i propri bisogni di riconoscimento e di attenzione. Secondo le storie personali, familiari ed affettive di ognuno, e a prescindere dalle motivazioni poste alla base della nascita dell’ossessione, lo stalker in generale manifesta un’evidente problematica nell’area affettivo-emotiva, relazionale e comunicativa che comunque non sempre corrisponde ad una precisa diagnosi nella sfera psichica.

L’evoluzione delle condotte persecutorie risulta nel tempo ambivalente: a momenti di apparente sottomissione e disperazione si alternano atti improntati all’odio e a un’aggressività manifesta.

 

Tipi di persecutori

A seguito dell’analisi dei profili psicologici di numerosi stalker, si è giunti ad individuarne cinque tipologie, distinte in base ai bisogni e desideri che spingono a stabilire una relazione, a connotazione ossessiva, che spesso esiste solo nella mente dell’attore.

Una delle classificazioni maggiormente accreditate, nella letteratura di prevalente origine anglosassone, riconosce le seguenti tipologie di “molestatore assillante”. Tuttavia, un progetto di ricerca della Sezione Atti Persecutori, anche in collaborazione con Università e altri attori istituzionali competenti in materia, sta analizzando i comportamenti persecutori della casistica italiana per individuare i profili degli offender “nazionali” e sondare le differenze con quelli già esistenti. Alla luce del paradigma della “teoria del campo” di Kurt Lewin, infatti, le caratteristiche del contesto socio-culturale dell’offender e in cui si verifica l’evento, sembrano influenzare in modo determinante il comportamento.

In tale cornice di riferimento è allo studio, a cura della Sezione Atti persecutori del Reparto Analisi Criminologiche, una “matrice” statistico-comportamentale sull’autore di atti persecutori, vessativi o sessualmente finalizzati e sulle dinamiche intime della vittima, anche al fine di giungere alla redazione di un “protocollo di intervento”, puntuale e contestualizzato nella relatà italiana, ad uso di operatori del sociale e delle Forze di Polizia.

Il “risentito” rappresenta una tipologia di stalker presente in letteratura. Si tratta di solito di un ex-partner che desidera vendicarsi per la rottura della relazione sentimentale causata, a suo avviso, da motivi ingiusti. Forte di questo risentimento, si sente spinto a ledere sia l’immagine della persona (per esempio, pubblicando sul web foto o immagini osé oppure stampando volantini con frasi oscene per farli girare nell’ambiente di lavoro della vittima) sia la persona stessa (aspettandola fuori casa per farle delle scenate), sia danneggiando cose di proprietà (rigando, per esempio, la macchina o forandone le gomme). Il problema più grave di questo tipo di stalker è legato alla scarsa analisi della realtà basata su sentimenti di rancore e odio che tendono a giustificare i propri atti in quanto reazione legittima al torto subito.

Motivato dalla ricerca di una relazione e di attenzioni che possono riguardare l’amicizia o l’amore è invece il “bisognoso d’affetto“. Questo tipo di stalker agisce soprattutto nell’ambito di rapporti professionali particolarmente stretti come quello tra il paziente e lo psicoterapeuta. In questi casi i molestatori fraintendono l’empatia e l’offerta di aiuto come segno di un interesse sentimentale. Spesso il rifiuto dell’altro viene negato e reinterpretato sviluppando la convinzione che egli abbia bisogno di superare qualche difficoltà psicologica o concreta e che prima o poi riconoscerà l’inevitabilità del rapporto amoroso proposto.

Più impulsivo ma meno resistente nel tempo è il “corteggiatore incompetente” che manifesta una condotta basata su una scarsa abilità relazionale e si traduce in comportamenti opprimenti ed esplicitamente invadenti. Gli stalker di questo gruppo presentano una condotta persecutoria di solito di breve durata, desiderano corteggiare ma non lo sanno fare e finiscono per adottare atteggiamenti che possono risultare fastidiosi.

Nella categoria degli ex-partner rientra anche il “respinto” che manifesta comportamenti persecutori in reazione ad un rifiuto. Questo tipo di stalker è ambivalente perché oscilla tra due desideri contrapposti: da una parte desidera ristabilire la relazione mentre dall’altra vuole solo vendicarsi per l’abbandono subito.

Infine, il “predatore” è uno stalker che ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima che può essere pedinata, inseguita e spaventata. La paura, infatti, eccita questo tipo di molestatore che prova un senso di potere nel pianificare la caccia alla “preda”. Questo genere di stalking può colpire anche bambini e può essere agito anche da persone con disturbi psicopatologici di tipo sessuale come pedofili o feticisti.

La vittima

Lo stalking vede come vittime, nella maggior parte delle volte, le donne anche se non mancano casi inversi (il rapporto è di circa 3:1) ; uomini e donne che in oltre l’80% dei casi si conoscevano o perché ex partner (il 50% di tutti i casi) o perché amici, o colleghi di lavoro. L’età delle vittime varia dai 14-16 anni fino all’età adulta, mentre il fenomeno sembra diminuire dopo i 50 anni.

Questi risultati si riferiscono chiaramente ai casi denunciati e non danno contezza completa della realtà del fenomeno perché prendono in considerazione solo la punta dell’iceberg ed escludono il cosiddetto “numero oscuro”.

La vita di una persona perseguitata cambia radicalmente fino a impregnarsi di paura per l’imprevedibilità di quello che potrebbe accadere. La vittima si sente costantemente controllata e “guardata a vista” e subisce continue umiliazioni per le scritte oscene lasciatele sotto casa, sulla macchina, o per il danneggiamento delle proprie cose. Tutto questo può provocare ansia, insonnia fino a sfociare in un vero e proprio disturbo post traumatico da stress, compromettendone l’attività lavorativa e le relazioni sociali.

La categoria vittimologica più a rischio ( oltre a quella degli ex partner ) risulta essere quella denominata “help profession” che comprende quanti lavorano nell’assistenza socio-sanitaria come medici, psicologi, assistenti sociali e infermieri. Questo si verifica perché questi professionisti entrano in contatto con i bisogni profondi di aiuto e le emozioni delle persone e possono facilmente cadere vittima di proiezioni di affetti e di relazioni interiorizzate.

Relazione vittima-persecutore

La “sindrome del molestatore assillante” rimanda ad una patologia della comunicazione e della relazione che pone al centro del quadro sintomatico la relazione molestatore-vittima.

Alla fine di una relazione, è normale sentirsi particolarmente depressi e turbati, e si cerca in ogni modo di recuperare il rapporto affettivo. Però, dopo alcuni vani tentativi di riavvicinamento, ed in un tempo relativamente breve, di solito si riesce ad accettare che la storia è finita e che l’altro non è più interessato. Comportamenti insistenti alla ricerca dell’altro, nonostante i rifiuti manifesti, possono configurare comportamenti molesti e persecutori.

Se lo stalker è un ex partner può aver manifestato, anche durante il rapporto affettivo, le stesse dinamiche, (che diventano più opprimenti dopo la separazione), di controllo, gelosia e ricerca eccessiva di attenzioni. Chi viene lasciato non sempre accetta l’idea che la relazione sia definitivamente conclusa e che l’ex partner possa stabilire un altro rapporto affettivo. Il messaggio che emerge tra le righe suona più o meno così: “O con me o con nessun’altro”.

Alcuni studi hanno stabilito che lo stalking si manifesta essenzialmente attraverso due categorie di comportamenti:
1. le comunicazioni intrusive che includono tutti i tentativi di comunicazione attraverso telefonate, lettere, sms, e-mail o perfino graffiti o murales;
2. i contatti, che si concretizzano sia tramite comportamenti di controllo diretto, come ad esempio pedinare o sorvegliare, sia mediante condotte di confronto diretto come visite sotto casa o sul posto di lavoro, minacce o aggressioni.

Altre ricerche hanno specificato che la molestia si traduce in stalking, vero e proprio, solo in presenza dei seguenti elementi distintivi:
1. chi mette in atto la molestia agisce nei confronti di una persona su cui proietta un investimento ideo-affettivo, basato su una relazione reale oppure parzialmente o totalmente immaginata (in base alle caratteristiche di personalità e alla capacità di esame della realtà);
2. lo stalking si manifesta attraverso una serie di comportamenti che si sostanziano nella ricerca di comunicazione e/o di contatto, che in ogni caso risultano connotati da ripetizione, insistenza e intrusività;
3. la pressione psicologica legata alla “coazione” comportamentale e al terrorismo psicologico dello stalker, pongono la persona individuata dal molestatore (stalking victim) in uno stato di allerta e di stress psicologico dovuti sia alla percezione dei comportamenti persecutori come sgraditi, intrusivi e fastidiosi, sia alla preoccupazione e all’angoscia per la propria incolumità;
4. progressività del comportamento persecutorio testimoniata dal passaggio dalle minacce agli atti di violenza contro cose (per es. l’automobile) o persone (per es. familiari o partner). Tuttavia, pur essendo essenziale la progressività, i casi di aggressione violenta sono rari, mentre i reati cui lo stalker perviene più facilmente sono quelli di insulti e danneggiamento della proprietà.

Consigli

Dal momento che non tutte le situazioni di stalking sono uguali, non è possibile generalizzare facilmente sulle modalità di difesa che devono essere adattate alle circostanze e alle diverse tipologie di persecutori.
Si possono tuttavia dare dei suggerimenti in linea generale:

  • tenete presente che prendere consapevolezza del problema è già un primo passo per risolverlo. A volte, invece si tende a sottovalutare il rischio e a non prendere le dovute precauzioni come per esempio, informarsi sull’argomento e adottare dei comportamenti tesi a scoraggiare, fin dall’inizio, comportamenti di molestia assillante;
  • ricordate che, in alcune circostanze, di fronte ad una relazione indesiderata, è necessario “dire no” in modo chiaro e fermo, evitando improvvisate interpretazioni psicologiche o tentativi di comprensione che potrebbero rinforzare i comportamenti persecutori dello stalker;
  • la maggior parte delle ricerche ha rilevato che la strategia migliore sembra essere l’indifferenza. Infatti, sebbene per la vittima risulti difficile gestire lo stress senza reagire, è indubbio che lo stalker “rinforza i suoi atti sia dai comportamenti di paura della vittima, sia da quelli reattivi ai sentimenti di rabbia;
  • cercate di essere prudenti e quando uscite di casa evitate di seguire sempre gli stessi itinerari e di fermarvi in luoghi isolati e appartati;
  • in caso di molestie telefoniche, tentate di ottenere una seconda linea e utilizzate progressivamente solo quest’ultima. Registrate le chiamate (anche quelle mute). Ricordate che per far questo è necessario, al momento della telefonata, rispondere e mantenere la linea per qualche secondo (senza parlare), in modo da consentire l’attivazione del sistema di registrazione dei tabulati telefonici;
  • tenete un diario per riportare e poter ricordare gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di denuncia;
  • raccogliete più dati possibili sui fastidi subiti, per esempio, conservate eventuali lettere o e-mail a contenuto offensivo o intimidatorio;
  • tenete sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza;
  • se vi sentite seguiti o in pericolo, chiedete aiuto, chiamate un numero di pronto intervento, come per esempio il “112” o rivolgetevi al più vicino Comando Carabinieri.

Normativa

Il 18 giugno 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge dal titolo “Misure contro gli atti persecutori” che introduce nel Codice Penale una nuova figura di reato riferibile allo stalking.

In accordo con quanto prevede l’iter legislativo, il suddetto disegno di legge è stato convertito con decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori“, che istituisce il reato di stalking (atti persecutori) con l’inserimento dell’art. 612-bis nel Codice Penale.

Il 16 gennaio 2009 è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna, il Ministro della Difesa Ignazio La Russa, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gianfrancesco Siazzu, finalizzato a rendere più efficace il contrasto al fenomeno dello stalking.

In attuazione al protocollo d’intesa è stata siglata una convenzione, che avrà la durata di 1 anno, in cui il Dipartimento affida all’Arma dei Carabinieri l’esecuzione di un progetto di analisi e monitoraggio del fenomeno delle violenze perpetrate sotto forma di atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessativi verso vittime vulnerabili, non già diversamente tutelate.

Il suddetto Decreto Legge è stato convertito in legge, con modificazioni, con Legge 23 aprile 2009, n. 38.

La Sezione Atti Persecutori

In attuazione al protocollo d’intesa tra il Ministro per le Pari Opportunità e il Ministro della Difesa, l’Arma ha istituito, presso il Reparto Analisi Criminologiche (RAC), del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS), una Sezione, denominata “Atti persecutori, con specifiche competenze scientifiche. La Sezione Atti Persecutori, composta da 13 militari, svolge le proprie attività in sinergia con le altre due Sezioni del RAC: la Sezione “Analisi” che si occupa di ricercare elementi di connessione tra fatti delittuosi, riconducibili alla stessa tipologia di reato o a fattispecie comunque correlati (es. omicidio e violenza sessuale), utilizzando specifiche professionalità e tecnologie informatiche e la Sezione “Psicologia” per le competenti valutazioni sul profilo psicologico degli autori di delitti.

In particolare, la Sezione “Atti Persecutori”, provvede a sviluppare studi e ricerche di settore rivolti all’approfondimento del fenomeno e all’aggiornamento delle strategie di prevenzione e contrasto agli atti persecutori, riconducibili a condotte di stalking, anche attraverso collaborazioni con la comunità scientifica ed avvalendosi di uno specifico archivio per l’analisi statistica dei dati. Una parte dell’attività è rivolta alla formazione e all’addestramento, sulla specifica tematica, del personale dell’Arma dei Carabinieri.

 

Riferimenti bibliografici

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FAQ (Domande Frequenti)

1) Cosa devo fare se il mio ex marito/moglie, compagno/a, fidanzato/a si ostina a farmi telefonate assillanti, a pedinarmi e a molestarmi per ricominciare la relazione?

Se un vostro ex cerca con i suoi comportamenti assillanti di riprendere una relazione, da voi non più desiderata, nonostante abbiate manifestato con decisione la volontà di interromperla e tali comportamenti quali ad esempio telefonale, sms, pedinamenti, minacce, percosse, lesioni, etc. vengono ripetuti, ovvero durano nel tempo nonostante la volontà da parte vostra di interrompere la relazione, e cagionano in voi uno stato di ansia o di paura tali da ingenerare un fondato timore per la vostra incolumità o per quella di un vostro caro, o comunque vi costringono a cambiare le vostre abitudini di vita, è ravvisabile il reato di atti persecutori di cui voi siete vittima. A questo punto avete la facoltà di recarvi presso un Comando Arma dei Carabinieri o Ufficio di Polizia, al fine di presentare querela o richiedere l’ammonimento del soggetto autore di tali comportamenti persecutori.

2) Quali sono i comportamenti che costituiscono condotte persecutorie?

I comportamenti persecutori sono definiti come “un insieme di condotte oppressive, sotto forma di minacce, molestie, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore“.
Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima, che riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie.

3) Il reato di atti persecutori può essere commesso soltanto da chi ha intrattenuto una relazione sentimentale/affettiva con la vittima?

Assolutamente no. Il reato può essere commesso da chiunque (uomo o donna) ponga in essere una condotta persecutoria nei confronti di un qualunque soggetto per motivi diversi.

4) Cosa prevede il reato di atti persecutori di cui tratta il nuovo articolo 612 bis del Codice Penale?

L’articolo 612 bis del Codice Penale “atti persecutori” prevede che:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentala fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio del 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 1 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio
“.

5) Cosa vuol dire che il reato è punito a querela della persona offesa?

Vuol dire che la persona che subisce la condotta di “atti persecutori” ha facoltà di presentare querela, con cui esprime la volontà di voler perseguire e punire penalmente l’autore del comportamento persecutorio.

6) Che cos’è la querela?

E’ lo strumento di legge con cui si può richiedere la punizione del colpevole di un reato verso il quale non deve procedere direttamente l’Autorità Giudiziaria.

7) Entro quanto tempo dopo aver subito atti persecutori posso presentare la querela e chiedere la punizione del colpevole?

Sei mesi.

8) Una volta presentata all’Autorità Giudiziaria, posso ritirare la querela?

Sì è possibile ritirare la querela se la persona querelata accetta. La querela può essere ritirata fino a che non inizi il processo.

9) Cosa si intende per procedibilità d’ufficio?

Le forze di polizia che vengono a conoscenza di un reato denunciato che prevede la procedibilità d’ufficio, iniziano le indagini autonomamente e procedono nei confronti del colpevole anche in assenza di querela.

10) Mia figlia minorenne subisce atti persecutori, come mi devo comportare?

Se il proprio figlio minore è vittima di atti persecutori, è nella facoltà del genitore denunciare i fatti alle Forze di Polizia.

11) Ci sono altri modi con i quali le vittime possono richiedere l’intervento delle Forze di Polizia in assenza di querela?

Sì, facendo richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore dei comportamenti persecutori. Infatti l’articolo 8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009 e successive modifiche prevede che la persona che si ritiene vittima di atti persecutori, e che non ha ancora presentato formale querela, possa avanzare la richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore.

12) Cos’è l’ammonimento?

L’ammonimento è un provvedimento amministrativo (e non penale) di competenza del Questore che su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di comportamenti persecutori, dopo aver valutato i fatti e se ritiene motivata la richiesta anche sulla base delle informazioni raccolte dagli organi investigativi, ammonisce il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo ad interrompere il comportamento persecutorio nei confronti della vittima.

13) Come si fa a richiedere l’ammonimento?

La vittima che intende presentare proposta di ammonimento rappresenta i fatti presso il più vicino Comando Arma/Ufficio di Polizia e chiede, tramite questi ultimi, al Questore, l’ammonimento dell’individuo che la stessa indica come autore dei comportamenti persecutori.

14) Cosa accade al soggetto che, ammonito dal Questore, continua il suo comportamento persecutorio?

Se l’autore dei comportamenti persecutori, nonostante l’ammonimento, continua la sua azione e la vittima lo riferisce alle Autorità competenti, questi verrà perseguito penalmente senza la necessità che la vittima presenti querela.

15) Sono previste ulteriori misure a tutela della vittima di atti persecutori quando l’autore del reato non viene arrestato e continua a porre in essere la condotta?

Sì. E’ prevista la custodia cautelare in carcere che è una delle misure che il Giudice può disporre nei confronti dell’autore di un reato grave. Inoltre, il Decreto Legge 23 febbraio 2009 e successive modifiche ha introdotto l’articolo 282-ter del Codice di Procedura Penale con il quale il Giudice può disporre il provvedimento del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa“. Tale provvedimento prevede che il giudice ordini all’autore di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla vittima. Si evidenzia, altresì, che qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può ordinare all’autore di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dai parenti della vittima, dai conviventi o comunque da persone legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone, il giudice può, inoltre, vietare all’autore di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le dette persone o quando la frequentazione dei luoghi con queste sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice ne ordina le modalità e può imporre limitazioni.

16) La persona offesa viene messa a conoscenza delle eventuali limitazioni imposte dal giudice all’autore del reato?

Con la stessa legge 38/2009 è stato introdotto anche l’art. 282-quater del codice di procedura penale che prevede l’obbligo da parte dell’Autorità Giudiziaria di comunicare i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 282-ter del codice di procedura penale (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni ed inoltre di darne comunicazione alla stessa parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

17) Se ho subito percosse o lesioni, prima di presentare querela, devo ricorrere necessariamente alle cure mediche?

Se avete subito un comportamento persecutorio dal quale sono state provocate delle lesioni o percosse, è sempre consigliabile prima di presentarsi presso l’Autorità, recarsi presso un Pronto Soccorso o altra struttura sanitaria per essere sottoposti alle cure necessarie. Nell’occasione i medici intervenuti compileranno un certificato (referto) che attesta il motivo dell’intervento sanitario e le condizioni di salute riscontrate. In alcune circostanze il medico, che ha compilato il referto, può darne diretta comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

18) Quali sono gli aspetti utili da evidenziare in una querelaa per atti persecutori al fine di rendere più semplice l’operato delle Forze di Polizia ?

Occorre esporre alle Forze di Polizia i fatti sempre nella maniera più chiara e particolareggiata possibile cercando di ricordare con esattezza la successione degli eventi, avendo cura, in caso di molestie telefoniche, di registrare le chiamate (anche quelle mute). Anche nel caso in cui non riusciate a registrare le telefonate, esistono comunque dei metodi per risalire all’autore delle telefonate. Inoltre è consigliabile tenere un diario per riportare e poter ricordare gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di denuncia, ovvero raccogliere più dati possibili sui fastidi subiti, come ad esempio, conservare eventuali lettere o e-mail a contenuto offensivo o intimidatorio.

19) Se ricevo molestie telefoniche assillanti anche solo per mezzo di telefonate anonime come mi devo comportare?

Pur rimanendo in vigore il reato di molestie telefoniche, solo qualora queste diventassero assillanti, si potrebbe configurare il reato di atti persecutori. In entrambi i casi è necessario che la vittima delle telefonate ricevute sia su telefono fisso che su telefono cellulare annoti il giorno e l’ora delle telefonate e comunque non cancelli i dati dalla memoria degli apparecchi telefonici. Stesso consiglio vale per SMS ed MMS ricevuti. E’ opportuno poi riferire tali informazioni necessarie per le indagini in sede di denuncia. Giova far presente che qualora la persona vittima di questi comportamenti non riesca, a causa dello stato d’animo vissuto, ad annotare con precisione il giorno, l’ora, il numero, questo non deve scoraggiare le vittime perché si può risalire all’autore mediante l’analisi dei tabulati telefonici.

20) C’è un numero di telefono a cui le vittime di atti persecutori possono rivolgersi in caso di richiesta di aiuto?

Presso il Dipartimento per le Pari Opportunità è stato istituito un numero di pubblica utilità nazionale 1522 (gratuito), un servizio pubblico pensato per fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza.
Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un’accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle donne vittime di violenza, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti a livello locale. In caso di emergenza, si possono anche contattare direttamente i numeri di pronto intervento (112, 113). I numeri sono gratuiti e da cellulare si possono comporre anche in assenza di credito.

21) Quali sono i comportamenti che è consigliabile adottare nel caso in cui si è vittima di atti persecutori?

Dal momento che non tutte le situazioni di atti persecutori sono uguali, non è facile fornire delle modalità di difesa comuni da adattare alle circostanze e alle diverse tipologie di persecutori. Al riguardo, si possono fornire alcuni utili suggerimenti in merito:

  • tenete presente che prendere consapevolezza del problema è già un primo passo per risolverlo. A volte, invece si tende a sottovalutare il rischio e a non prendere le dovute precauzioni come per esempio, informarsi sull’argomento e adottare dei comportamenti tesi a scoraggiare, fin dall’inizio, comportamenti di molestia assillante;

    • ricordate che, in alcune circostanze, di fronte ad una relazione indesiderata, è necessario “dire no” in modo chiaro e fermo, evitando improvvisate interpretazioni psicologiche o tentativi di comprensione che potrebbero rinforzare i comportamenti persecutori dell’autore;

    • la maggior parte delle ricerche ha rilevato che la strategia migliore sembra essere l’indifferenza. Infatti, sebbene per la vittima risulti difficile gestire lo stress senza reagire, è indubbio che l’autore rinforza i suoi atti sia dai comportamenti di paura della vittima, sia da quelli reattivi ai sentimenti di rabbia;

    • cercate di essere prudenti e quando uscite di casa evitate di seguire sempre gli stessi itinerari e di fermarvi in luoghi isolati e appartati;

    • tenete sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza;

    • se vi sentite seguiti o in pericolo, chiedete aiuto, chiamate un numero di pronto intervento, come per esempio il “112” o rivolgetevi al più vicino Comando Carabinieri.

22) Se ho presentato querela in quanto vittima di atti persecutori prima dell’entrata in vigore di questo nuovo reato (23 febbraio 2009), il responsabile può essere perseguito penalmente?

No, la legge non ha effetto retroattivo, ciò significa che chi ha commesso atti persecutori prima dell’entrata in vigore della legge non può essere punito per questo nuovo reato, ma verrà perseguito per i singoli reati già previsti dalla normativa (esempio minacce, percosse, lesioni, molestie telefoniche ecc).

23) Ho sentito parlare del gratuito patrocinio per le persone che non possono sostenere le spese legali, di che cosa si tratta?

Il gratuito patrocinio è un diritto civile, costituzionalmente garantito, che riguarda l’assistenza legale gratuita di persone non abbienti, così come disposto dal D.P.R. 30.05.2002 n. 115. Al gratuito patrocinio possono essere ammessi l’imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che voglia costituirsi parte civile, il responsabile civile. Nel corso delle indagini preliminari e, prima dell’esercizio dell’azione penale, la richiesta va effettuata al giudice per le indagini preliminari e, successivamente, al giudice che procede.

24) Che cosa si intende con il termine “gaslighting“?

Il termine “gaslighting” deriva dal titolo del film “Gaslight” del 1944 ed è utilizzato per definire un crudele comportamento manipolatorio messo in atto da una persona abusante per far in modo che la sua vittima dubiti di sé stessa e dei suoi giudizi di realtà. Lo scopo di questa condotta è quello di ridurre la vittima ad una totale dipendenza fisica e psicologica annullando di fatto ogni possibilità di scelta autonoma. Il “gaslighting” può rappresentare il prologo o il correlato di condotte di stalking.

25) Se non sono sicura/o di essere vittima di atti persecutori, a chi posso rivolgermi per chiedere informazioni in merito?

Se ci sono dei dubbi in proposito, è bene recarsi al Comando Arma/Posto di Polizia più vicino, o chiamare il numero telefonico di pubblica utilità 1522, al fine di descrivere la situazione vissuta per ricevere le necessarie informazioni del caso.